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Statuto

Il nostro Statuto

Leggi lo Statuto di GRADE Onlus

Titolo I - Denominazione, natura e disciplina, sede e scopo

Articolo 1 – Denominazione e sede

La Fondazione, costituita su iniziativa e per volontà degli associati all’Associazione “Gr.a.d.e. Onlus” assume la denominazione di “FONDAZIONE GRADE ONLUS”. Ia Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLLTS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs n-460/97 e successive modifiche. La Fondazione ha sede in Reggio Emilia (RE), Viale Risorgimento n. 80. La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all’estero. Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, così come disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs n. 460/97, comma 1 lett.a n.3 e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale così come disciplinato dall’art. 10 del medesimo Decreto comma 1 lett.a n. 11. Per perseguire tale scopo l’associazione intende svolgere le seguenti attività:
1. Promuovere ed incrementare un patrimonio destinato a contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con particolare riguardo all’Onco-Ematologia;
2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con particolare riguardo all’Onco-Ematologia;
3. Avviare e condurre programmi di ricerca scientifica direttamente e/o in collaborazione con le Università della Regione nel settore dell’Onco-Ematologia.

Articolo 3 – Attività connesse

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell’art.10 del D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle direttamente connesse. Tra le attività connesse si prevede di:
1. Svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle finalità della Fondazione e sulle concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti;
2. Stipulare convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
3. Organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi, tra i quali iniziative culturali, musicali, sportive finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l’attività della Fondazione.
4. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indisponibile la cui entità è fissata nell’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati da parte di enti pubblici e privati e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Articolo 5 – Mezzi

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri 4 scopi:

  • con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio disponibile di cui al precedente articolo;
  • con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall’incremento del patrimonio;
  • con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche e giuridiche;
  • con i fondi raccolti attraverso le attività connesse svolte che costituiscono fonti per il “reperimento di fondi necessari a finanziare l’attività istituzionale”;
  • con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all’incremento del fondo di dotazione;
  • con altri proventi in qualsivoglia modo pervenuti.

Titolo III - Fondatori, Partecipanti e sostenitori

Articolo 6 – Fondatori e Partecipanti

  1. Assumono la qualifica di Fondatori gli associati alla Associazione Gr.a.d.e. Onlus, ancora soci della stessa al mo-mento della sua trasformazione in codesta Fondazione.
  2. È prevista altresì la figura di Fondatore onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione o che abbia versato una quota di contributi rilevante, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a favore della Fondazione.
  3. Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi volontari una tantum, contributi annuali o a cadenza ultra annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
  4. È prevista altresì la figura di Partecipante onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.
  5. La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:
    a. per indegnità;
    b. quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.
  6. I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate ne rivendicare diritti.
  7. Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, semprechè il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.
  8. I Fondatori e i Partecipanti esercitano le funzioni nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione. Esprimono la propria volontà a maggioranza e sono a tal fine convocati, almeno una volta all’anno per esprimere un parere sul bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.

Articolo 7 – Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

Titolo IV - Organi e amministrazione

Capo I – Organi della Fondazione

Articolo 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti (di cui al precedente art. 7);
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Direttore, se nominato dal Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori.

Capo II – Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 – Composizione e nomina

  1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti, nominati per la prima volta dai Fondatori nell’atto costitutivo. Tale primo Consiglio dura in carica per il primo esercizio sociale sino all’approvazione del relativo bilancio. Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre 2015.
  2. Dopo l’approvazione del primo bilancio, verrà costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione. Tale nuovo Consiglio ed i successivi saranno sempre composti da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti, nominati dall’Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, eccetto il primo, dura in carica tre (3) esercizi sociali ed i Consiglieri possono es-sere confermati senza limitazioni.
  4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono cooptati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.
  5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.

Articolo 10 – Poteri

  1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
  2. In particolare il Consiglio:
    – nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, un Presidente Onorario della Fondazione; nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni e compenso;
    – approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Fondatori e Partecipanti e redige la relazione morale e finanziaria. Qualora l’assemblea esprimesse parere non favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio, il Consiglio decadrà automaticamente e si farà luogo anche prima del termine dei tre anni al suo rinnovo.
    – Predispone i programmi dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
    – delibera l’acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi volontari, elargizioni in genere;
    – delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull’attività della Fondazione; approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del Consiglio, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge;
    – delibera in ordine all’estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 24;
    – istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scienti-fico o altri eventuali Comitati con funzioni consultive, attribuendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente;
    – delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati; – delibera acquisti di beni e servizi nonché l’assunzione del personale e/o di collaboratori esterni; – delibera, determinandone la misura entro i limiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati;
    – ratifica i provvedimenti d’urgenza del Presidente;
    – può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
    – può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
    – può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri comitati eventualmente istituiti.

Articolo 11 – Riunioni

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
  2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto, compreso la posta elettronica, purché il mezzo prescelto garantisca la ricezione da parte dei componenti, ai Consiglieri e ai Revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal-l’Autorità di vigilanza.
  4. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori.
  5. Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
  6. Il Consiglio delibera validamente quando sia presente al-meno la maggioranza dei suoi componenti.
  7. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei pre-senti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
  8. I verbali delle riunioni sono stesi, senza indugio, dal Segretario del Consiglio e sono firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci.

Capo III – Presidente, Vice Presidente, Direttore

Articolo 12 – Il Presidente

  1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta è nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.
  2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure.
  3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione.
  4. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
  5. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.
  6. In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 13 – Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del
Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.

Articolo 14 – Il Direttore

  1. Il Direttore della Fondazione, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza.
  2. Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce altresì i compiti, le attribuzioni ed il compenso nei limiti indicati dall’art. 10 comma 6 D.Lgs n. 460/97; sovraintende all’organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.
  3. Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Capo IV – Il Collegio dei Revisori

Articolo 15 – Composizione e nomina

  1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.
  2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e della Finanza. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea dei Fondatori e Partecipanti.
  3. Il Collegio dei Revisori, eccetto il primo, dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono riconfermabili senza limitazioni. Il primo Collegio dei Revisori è invece nominato dai Fondatori nell’atto costitutivo e dura in carica per il primo esercizio sociale, che si chiuderà al 31 dicembre 2015, sino all’approvazione del relativo bilancio.
  4. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.
  5. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, questi è sostituito dal più anziano di nomina fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età. Il Revisore subentrato scade insieme a quelli già in carica.
  6. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o 14 due componenti.
  7. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
  8. I componenti del Collegio dei Revisori che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.

Articolo 16 – Poteri e doveri

  1. Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
  2. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può assistere alla sedute dei Comitati eventualmente istituiti; può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell’esercizio del controllo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa; esprime il suo parere mediante apposita relazione al bilancio.
  3. Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio.
  4. Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono, senza indugio, verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.

Titolo V - Comitati

Articolo 17 – Comitati e Comitato Scientifico

  1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.
  2. I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
  3. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su
    specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 18 – Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 per la figura del Direttore, dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale siano stati delegati poteri ai sensi dell’art. 14, comma 4.
Gli eventuali compensi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito art. 10 comma 6 D.Lgs n. 460/97.

Titolo VI - Amministrazione e norme generali

Articolo 19 – Esercizi e bilanci

  1. Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 10 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il prima esercizio ha inizio all’atto della costituzione della Fondazione e si chiude il 31 dicembre 2015.
  3. Alla fine di ogni esercizio, ii Consiglio di Amministrazione forma il bilancio d’esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull’attività svolta. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, corredati dalla relazione del Collegio del Revisori, sono approvati da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 giugno dell’anno successive. Entro la suddetta data dovrà essere approvato sempre dall’Assemblea dei Soci Fondatori ii bilancio preventivo dell’anno in corso.

Articolo 20 – Avanzi di gestione: operazioni vietate

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 – Ordinamento, gestione e contabilità

L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili del servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 – Estinzione

  1. La Fondazione si estingue:
    – in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
    – a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;
    – a seguito di disposizioni dell’Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d’ufficio.
  2. In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l’estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore al 3/4 di quelli in carica. Nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre persone giuridiche aventi la qualifica di ONLUS the perseguano finalità analoghe e/o, comunque, di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla 18 Legge.

Articolo 23 – Fusione o trasformazione

  1. Per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali, la Fondazione, a seguito di parere favorevole dell’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, può fondersi con, o comunque confluire in altre ONLUS che perseguano gli stessi fini.
  2. Nell’eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l’Autorità Tutoria, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione rispettando per quanto possibile le volontà dei Fondatori.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per quanta non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libra I, Titolo II, del Codice Civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme in materia di ONLUS.

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